Territorio 03 Agosto 20

Emergenza Covid-19. Orari di apertura al pubblico delle attività commerciali, artigianali e produttive. Proroga Ordinanza n. 110/2020, già prorogata con Ordinanza n. 136/2020

Roma 3 agosto 2020  – Si comunica che è in fase di pubblicazione l’Ordinanza della Sindaca n. 161 del 31 luglio 2020 avente ad oggetto: “Emergenza Covid-19. Misure urgenti e necessarie al fine di contenere e gestire la diffusione del COVID-19. Orari di apertura al pubblico delle attività commerciali, artigianali e produttive. Proroga Ordinanza n. 110/2020, già prorogata con Ordinanza n. 136/2020.”

La nuova Ordinanza proroga fino al 30 settembre 2020 l’efficacia delle disposizioni in materia di orari di apertura al pubblico delle attività commerciali, artigianali e produttive stabiliti con l’Ordinanza Sindacale n. 110 del 5 giugno 2020, già prorogata con Ordinanza n. 136/2020.

L’ordinanza istituisce tre diverse fasce orarie (F1 – F2 – F3) in base al tipo di attività e specifica quelle escluse dalle disposizioni.

  • F1: raggruppa gli esercizi di vicinato del settore alimentare, le medie e grandi strutture di vendita del settore alimentare, i panificatori. Potranno decidere fra due opzioni: F1A (apertura dalle ore 7.00 ed entro le 8.00 – chiusura entro le 15.00) ed F1B (apertura dalle ore 7.00 ed entro le 8.00 – chiusura non prima delle ore 19.00).
  • F2: comprende i laboratori non alimentari, con apertura da effettuarsi nell’intervallo dalle ore 9.30 alle ore 10.00 – chiusura entro le ore 19.00.
  • F3: costituita da esercizi di vicinato e medie e grandi strutture di vendita del settore non alimentare, Phone center – Internet point, con apertura da effettuarsi nell’intervallo tra le 10.00 e le 11.00 – chiusura non prima delle ore 19.00.

Le disposizioni dell’Ordinanza valgono anche per gli esercizi commerciali e artigianali inseriti nei Centri Commerciali. Le cartolerie, le cartolibrerie e le librerie potranno scegliere discrezionalmente tra gli orari della fascia F2 e quelli della fascia F3.

Quanto alla giornata di domenica e ai festivi, l’eventuale orario di apertura al pubblico non è assoggettato alle fasce sopra menzionate ma alla normativa regionale e statale di riferimento.

Per gli esercizi commerciali che svolgono attività mista – settore alimentare e non alimentare – sarà possibile scegliere discrezionalmente una delle fasce orarie di apertura al pubblico sopra descritte, relativamente ai titoli posseduti.

Vale sempre l’obbligo di esporre, in maniera tale da essere visibili anche all’esterno del locale, il codice scelto o assegnato (F1A, F1B, F2, F3) nonché il relativo orario di esercizio.

Resta ferma ogni prerogativa statale e regionale in ordine al mutare delle circostanze di carattere sanitario, e la facoltà del titolare dell’attività in ordine all’apertura o meno della stessa sia nei giorni feriali che in quelli festivi.

ATTIVITA’ ESCLUSE DAL PROVVEDIMENTO

La disciplina del provvedimento esclude gli esercizi commerciali che registrano picchi di clientela in particolari fasce orarie, come i laboratori di prodotti alimentari (ad esempio gelaterie, pizzerie al taglio, pasticcerie, rosticcerie), i negozi di ferramenta e di rivendita di materiale edile, prodotti di termoidraulica, bricolage e vernici. Vale anche per acconciatori ed estetisti, i cui clienti restano più a lungo all’interno del negozio e necessitano quindi di orari prolungati, e per le attività di autoriparazione come le autofficine (meccanici, elettrauto, carrozzieri, gommisti), e le concessionarie auto con laboratorio di riparazione e assistenza, anche al fine di supportare in questa fase la possibilità di utilizzo di mezzi privati per effettuare gli spostamenti per lavoro o altra necessità.

Non sono assoggettate al provvedimento anche la attività di commercio su aree pubbliche, le edicole, le tabaccherie, farmacie e parafarmacie, gli esercizi all’interno di stazioni ferroviarie e aree di servizio, oltre a qualunque altra attività non espressamente menzionata

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