Roma 22 giugno 2022 : E’ stato pubblicato il decreto Semplificazioni nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2022, D.L. n. 73, avente ad oggetto misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali, tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali.
Di seguito si segnalano le principali disposizioni del provvedimento:
Scelta di destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille – L’art. 2 prevede la dematerializzazione della la scheda per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille nel caso di 730 presentato tramite sostituto d’imposta (art. 2). Tale disposizione si applica a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2022.
Proroghe fiscali art. 3
LIPE – Viene differito il termine per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle liquidazioni periodiche IVA del secondo semestre. L’art. 3, comma 1, stabilisce che la comunicazione dei dati relativi al secondo trimestre deve essere effettuata entro 30 settembre di ciascun anno, invece che entro il 16 settembre.
Elenchi INTRASTAT – I soggetti tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari (INTRASTAT) dovranno comunicare i dati entro il mese successivo al periodo di riferimento, anziché entro il giorno 25.
Bollo sulle e-fatture – Dal 1° gennaio 2023 viene aumentato da euro 250 a 5.000 il limite per il rinvio del versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. A seguito dell’art. 3, commi 4 e 5, per l’imposta dovuta sulle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2023:
– se l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture emesse nel primo trimestre dell’anno non è superiore a 5.000 euro, il bollo può essere versato entro il termine previsto per il versamento del secondo trimestre (30 settembre);
– se l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture emesse nel primo e secondo trimestre non è superiore, complessivamente, a 5.000 euro, il bollo può essere versato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre (30 novembre).
Dichiarazione IMU relativa all’anno di imposta 2021 – il termine viene slittato dal 30 giugno al 31 dicembre 2022 (art. 35, comma 4).
Erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi – Viene semplificata la procedura per l’erogazione dei rimborsi fiscali spettanti agli eredi. In particolare, l’art. 5 prevede che i rimborsi fiscali di competenza dell’Agenzia delle Entrate, spettanti al defunto, sono erogati, salvo diversa comunicazione degli interessati, ai chiamati all’eredità come indicati nella dichiarazione di successione dalla quale risulta che l’eredità è devoluta per legge, per l’importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria.
Semplificazione dei controlli sulle dichiarazioni precompilate – L’art. 6 precede la riduzione dei controlli sulle dichiarazioni precompilate, a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2022. Per queste dichiarazioni infatti non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi. Su tali dati rimane comunque il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni, deduzioni e agevolazioni.
Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, mediante CAF o professionista, il controllo formale non viene effettuato se le spese sanitarie non vengono modificate rispetto alla dichiarazione precompilata.
Semplificazione contratti di locazione a canone concordato – L’art. 7 prevede, infatti, che l’attestazione per i contratti di locazione a canone concordato possa essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell’immobile o dell’Accordo Territoriale del Comune a cui essa si riferisce.
Estensione del principio di derivazione rafforzata – All’art. 8 vengono apportate modifiche all’art. 83 TUIR. Il comma 1 estende il principio di derivazione rafforzata alle micro-imprese di cui all’art. 2435-ter c.c. che redigono il bilancio in forma ordinaria. Con il comma 2 viene invece stabilito che i criteri di imputazione temporale valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili. La disposizione non si applica ai componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all’art. 2, comma 8, D.P.R. n. 322/1998. Le novità sono applicabili a partire dal periodo d’imposta 2022 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.
Società in perdita sistematica – Con l’art. 9, comma 1, viene abrogata, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, la disciplina delle società in perdita sistematica di cui ai commi 36-decies, 36-undecies e 36-duodecies dell’art. 2 del D.L. n. 138/2011.
Determinazione della base imponibile IRAP – L’art. 10 apporta modifiche apportate all’art. 11, D.Lgs. n. 446/1997, concernente la determinazione della base imponibile IRAP. Le nuove disposizioni trovano applicazione a partire dal periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata e, pertanto, a partire dal 2021 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.
In primo luogo, viene sostituito il comma 4-octies. In base alla nuova formulazione, è ammesso in deduzione il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato. La deduzione è altresì ammessa, nei limiti del 70% del costo complessivamente sostenuto, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per 2 periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di 2 anni a partire dalla cessazione del precedente contratto. Conseguentemente a tale modifica
– viene specificato che la deduzione per i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro prevista dal comma 1, lettera a), numero 1) è ammessa in relazione ai soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
– viene soppresso il numero 2), che prevedeva una deduzione pari a 7.500 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, aumentato a 13.500 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni;
– viene soppresso il numero 4), che prevedeva la deduzione dei contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
– viene stabilito che le deduzioni previste al numero 5) sono ammesse in relazione ai soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.
– Al comma 4-bis.1, viene poi precisato che la deduzione dalla base imponibile, pari a 1.850 euro, su base annua, spettante ai soggetti con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d’imposta a 400.000 euro, compete per ogni lavoratore dipendente diverso da quelli a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta fino a un massimo di 5.
– Viene inoltre abrogato il comma 4-quater, che prevedeva per i soggetti che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente, la possibilità di dedurre il costo del predetto personale per un importo annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite dell’incremento complessivo del costo del personale.
– Viene modificato anche il comma 4-septies che prevede che, per ciascun dipendente l’importo delle deduzioni ammesse dai commi 1 e 4-bis.1 non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli oneri e spese a carico del datore di lavoro.
Modelli dichiarativi – Vengono modificati dall’art. 11 i termini per l’approvazione della modulistica dichiarativa:
– dal 31 gennaio alla fine del mese di febbraio il termine entro il quale i provvedimenti amministrativi che approvano i modelli di dichiarazione dei redditi e di dichiarazione IRAP devono essere pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate;
– dal 15 gennaio alla fine del mese di febbraio il termine entro il quale devono essere emanati i provvedimenti di approvazione dei modelli 770 e 730;
– dal 15 febbraio alla fine del mese di febbraio il termine entro il quale i modelli di dichiarazione, le istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati devono essere resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate in formato elettronico.
Esterometro – Con l’art. 12 vengono escluse dall’obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate le operazioni di importo non superiore a 5.000 euro relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia. A seguito della modifica, pertanto, non si deve compilare l’esterometro:
– per tutte le operazioni per cui è stata emessa una bolletta doganale;
– per tutte le operazioni per cui è stata emessa o ricevuta fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio;
– per le singole operazioni transfrontaliere di importo inferiore a 5.000 euro.
La trasmissione telematica deve essere effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.
Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati devono essere trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio. Con riferimento alle medesime operazioni:
– la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
– la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.
la decorrenza delle sanzioni per omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere di cui all’art. 11, comma 2-quater, terzo periodo, D.Lgs. n. 471/1997, viene infine prorogata dall’art.13 dal 1° gennaio 2022 al 1° luglio 2022.
Registrazione degli atti in termine fisso – L’art. 14 si differisce di 10 giorni il termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso che d’ora in poi dovrà avvenire entro 30 giorni (invece che entro 20 giorni) dalla data dell’atto o se precedente dall’inizio del contratto.
Monitoraggio fiscale – L’art. 16 riduce da 15.000 a 5.000 euro l’importo oltre il quale gli intermediari finanziari devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati analitici dei trasferimenti da o verso l’estero effettuati, anche attraverso movimentazione di conti, con i mezzi di pagamento indicati nell’art. 1, comma 2, lettera s), D.Lgs. n. 231/2007 (assegni bancari e postali, assegni circolari e altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, vaglia postali, ordini di accreditamento o di pagamento, carte di credito e altre carte di pagamento, polizze assicurative trasferibili, polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi).
Reverse charge – L’art. 22 proroga l’operatività dell’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile fino alla fine del 2026 relativamente alle seguenti operazioni:
– cessioni di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lettera b, D.P.R. n. 633/1972);
– cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale (art. 17, comma 6, lettera c, D.P.R. n. 633/1972);
– trasferimenti di quote di emissione di gas ad effetto serra (art. 17, comma 6, lettera d-bis, D.P.R. n. 633/1972);
– trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica (art. 17, comma 6, lettera d-ter, D.P.R. n. 633/1972);
– cessioni di gas ed energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore, ai sensi dell’art. 7-bis, comma 3, lettera a), D.P.R. n. 633/1972 (art. 17, comma 6, lettera d-quater, D.P.R. n. 633/1972).
Certificazione per il credito di imposta R&S – L’art. 23, commi da 2 a 5, introduce una certificazione preventiva al fine di favorire condizioni di certezza operativa nell’utilizzo del credito d’imposta ricerca e sviluppo di cui all’art. 1, commi 200, 201 e 202, della legge di Bilancio 2020. In particolare, viene disposto che le imprese possono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio. Analoga certificazione può essere richiesta per l’attestazione della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell’applicazione della maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta. La certificazione può essere richiesta a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza; essa potrà essere rilasciata dai soggetti abilitati che si attengono, nel processo valutativo, a quanto previsto da apposite linee guida del Ministero dello Sviluppo economico, periodicamente elaborate ed aggiornate. La particolarità ella certificazione preventiva è che esplica effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle certificazioni sono nulli.
Sarà un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze) a stabilire i requisiti per i soggetti pubblici o privati in grado di rilasciare la certificazione, dovrà istituire l’albo dei certificatori e stabilire forme di vigilanza e modalità di richiesta della certificazione.
ISA – L’art. 24 prevede l’estensione anche al 2022 dei correttivi in materia di Indici Sintetici di Affidabilità fiscale, previsti per il 2020 e il 2021 dall’art. 148 del D.L. n. 34/2020. Viene previsto inoltre che:
– per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli indici per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020;
– per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli indici per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.
Gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze entro il mese di marzo del periodo d’imposta successivo a quello per il quale sono applicati. Le eventuali integrazioni degli indici, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali, sono approvate entro il mese di aprile del periodo d’imposta successivo a quello per il quale sono applicate.
Aiuti Covid – Vengono allungati i termini per la registrazione degli aiuti di Stato Covid nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA). In particolare, all’art. 35, comma 1, viene previsto il differimento del termine di trasmissione a carico dell’amministrazione finanziaria al Registro nazionale aiuti (Rna), dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023. Il differimento della scadenza del 31 dicembre 2022 per la registrazione degli aiuti nel RNA avrà come conseguenza la proroga del termine per la presentazione dell’autodichiarazione aiuti di Stato, fissato, dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 143438/2022, al 30 giugno 2022.
Assegno unico – L’art. 38 modifica la disciplina dell’assegno unico universale, di cui al D.lgs. n. 230/2021. In primo luogo, viene ampliata la platea dei soggetti beneficiari, prevedendo che per i nuclei familiari orfanili, l’assegno è riconosciuto per ogni orfano maggiorenne a condizione che sia già titolare di pensione ai superstiti e riconosciuto con disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104/1992. Viene inoltre disposto che:
– l’importo di 175 euro per ciascun figlio minorenne previsto dall’art. 4, comma 1, è esteso, limitatamente all’anno 2022, per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età;
– la maggiorazione di 105, 95 e 85 euro mensili per ciascun figlio con disabilità minore, prevista dall’art. 4, comma 4, è estesa, limitatamente all’anno 2022, fino ai 21 anni;
– nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, gli importi della maggiorazione transitoria per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro, di cui all’articolo 5, sono incrementati di 120 euro per l’anno 2022.
Vengono invece slittate al 1° gennaio 2023 le maggiorazioni di 80 euro e di 85 euro previste dai commi 5 e 6 dell’art. 4.
Il Welfare bilaterale artigiano, eroga prestazioni e servizi che vanno dal sostegno alle aziende in crisi e al reddito dei lavoratori dipendenti in costanza di rapporto, a interventi a favore delle imprese e del loro sviluppo, all’assistenza sanitaria integrativa e a corsi di formazione professionale, fino alla costituzione di una rete di rappresentanti della sicurezza territoriale.