Proposte per sostegno e sviluppo Confidi
1. Agevolazioni
normative
- Assecondare lo sforzo dei Confidi per evolvere ad
intermediari finanziari (107 del TUB) con norme regolamentari
semplificate, per evitare inutili appesantimenti burocratici
o duplicazioni di procedure: non dimenticare mai che
i Confidi rilasciano garanzie su finanziamenti concessi
da intermediari a loro volta già vigilati.
- Particolare attenzione del legislatore-regolatore
deve essere assicurata per:
- Patrimonio di vigilanza, con riconoscimento
della validità nel computo complessivo anche
dei contributi pubblici a qualunque titolo erogati
ai Confidi.
- Coefficiente prudenziale a fronte
del rischio credito ridotto (es. 4%) rispetto agli
intermediari finanziari, considerata la storica bassa
insolvenza dei Confidi e per assicurare e possibilmente
incrementare i livelli di operatività a favore
delle PMI.
- Normative di vigilanza su organizzazione
amministrativa, contabile, controlli interni, segnalazioni
di vigilanza, antiriciclaggio, ecc..sensibilmente
attenuate rispetto a quelle in essere per gli altri
intermediari finanziari-bancari, per l’oggettiva
differente rischiosità di sistema dei Confidi
e per non ostacolare la propensione a processi di
aggregazione onde ridurre l’attuale forte frammentazione.
2. Agevolazioni finanziarie
- Sostegno alla razionalizzazione dei Confidi con contributi
in c/capitale (es. 50% delle spese documentate) per
progetti di fusione o evoluzione a Confidi 107.
Tra le spese ammissibili a contributo quelle per studi
di fattibilità, consulenze, perizie, spese notarili
e professionali.
- Adeguamento patrimonializzazione dei Confidi (Fondi
rischi) con contributi (es. fino al 50% del capitale
sociale) per incrementare il patrimonio a seguito di
processi di fusione o iscrizioni al 107 del TUB.
3. Rilancio e rifinanziamento
dei Fondi pubblici di garanzia
- Ruolo più attivo dello Stato e delle Regioni
per adeguare le dotazioni finanziarie dei Fondi di loro
competenza, privilegiando l’attività di
controgaranzia che assume rilevanza ai fini di Basilea
2 e non genera conflittualità con l’attività
di garanzia di 1° livello esercitata dai Confidi.
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