Proposte per sostegno e sviluppo Confidi

1. Agevolazioni normative
- Assecondare lo sforzo dei Confidi per evolvere ad intermediari finanziari (107 del TUB) con norme regolamentari semplificate, per evitare inutili appesantimenti burocratici o duplicazioni di procedure: non dimenticare mai che i Confidi rilasciano garanzie su finanziamenti concessi da intermediari a loro volta già vigilati.
- Particolare attenzione del legislatore-regolatore deve essere assicurata per:

  • Patrimonio di vigilanza, con riconoscimento della validità nel computo complessivo anche dei contributi pubblici a qualunque titolo erogati ai Confidi.
  • Coefficiente prudenziale a fronte del rischio credito ridotto (es. 4%) rispetto agli intermediari finanziari, considerata la storica bassa insolvenza dei Confidi e per assicurare e possibilmente incrementare i livelli di operatività a favore delle PMI.
  • Normative di vigilanza su organizzazione amministrativa, contabile, controlli interni, segnalazioni di vigilanza, antiriciclaggio, ecc..sensibilmente attenuate rispetto a quelle in essere per gli altri intermediari finanziari-bancari, per l’oggettiva differente rischiosità di sistema dei Confidi e per non ostacolare la propensione a processi di aggregazione onde ridurre l’attuale forte frammentazione.

2. Agevolazioni finanziarie
- Sostegno alla razionalizzazione dei Confidi con contributi in c/capitale (es. 50% delle spese documentate) per progetti di fusione o evoluzione a Confidi 107.
Tra le spese ammissibili a contributo quelle per studi di fattibilità, consulenze, perizie, spese notarili e professionali.
- Adeguamento patrimonializzazione dei Confidi (Fondi rischi) con contributi (es. fino al 50% del capitale sociale) per incrementare il patrimonio a seguito di processi di fusione o iscrizioni al 107 del TUB.

3. Rilancio e rifinanziamento dei Fondi pubblici di garanzia
- Ruolo più attivo dello Stato e delle Regioni per adeguare le dotazioni finanziarie dei Fondi di loro competenza, privilegiando l’attività di controgaranzia che assume rilevanza ai fini di Basilea 2 e non genera conflittualità con l’attività di garanzia di 1° livello esercitata dai Confidi.