“Modifica legge n. 125 del 14/03/2001
art.14”
La presente per sottolineare
il grave danno che potrebbe apportare il divieto assoluto
di vendita di bevande alcoliche nelle aree di servizio.
Infatti l’art.90 comma 2 del disegno di legge
per la finanziaria del 2007 prevede: “nelle aree
di servizio lungo le autostrade è vietata la
vendita e la somministrazione di bevande alcoliche”.
Noi svolgiamo la nostra attività di vendita di
liquori confezionati in bottiglie da regalo, che trovano
nelle aree di servizio un’ottima opportunità
di vendita. Sottolineando la particolarità delle
bottiglie che non le rende adatte al consumo immediato,
ma molto indicate come articolo ricordo, facciamo presente
che l’entrata in vigore del suddetto articolo
comporterebbe quasi certamente la fine della nostra
attività.
Segnalato dalla ditta
Monti d’Abruzzo Lanciano
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