“Modifica legge n. 125 del 14/03/2001 art.14”

La presente per sottolineare il grave danno che potrebbe apportare il divieto assoluto di vendita di bevande alcoliche nelle aree di servizio. Infatti l’art.90 comma 2 del disegno di legge per la finanziaria del 2007 prevede: “nelle aree di servizio lungo le autostrade è vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche”.
Noi svolgiamo la nostra attività di vendita di liquori confezionati in bottiglie da regalo, che trovano nelle aree di servizio un’ottima opportunità di vendita. Sottolineando la particolarità delle bottiglie che non le rende adatte al consumo immediato, ma molto indicate come articolo ricordo, facciamo presente che l’entrata in vigore del suddetto articolo comporterebbe quasi certamente la fine della nostra attività.

Segnalato dalla ditta Monti d’Abruzzo Lanciano