EMENDAMENTI
FINANZIARIA 2007
Emendamento all’art.
109
All’art, 109, dopo il comma 1, é aggiunto
il seguente comma 2:
“2. Al fine di incrementare la patrimonializzazione
dei confidi, in relazione ai processi di fusione o di
iscrizione all’art. 107/TUB, è istituito,
presso il Ministero dello sviluppo economico, un fondo
con una dotazione patrimoniale di 30 milioni di euro
per l’anno 2007, e di 30 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008 e 2009. Il ministro dello sviluppo economico,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, definisce entro novanta giorni dall’entrata
in vigore della legge il regolamento di attuazione.
I contributi sono destinate ad alimentare le riserve
patrimoniali dei confidi e finalizzate all’incremento
dei fondi di garanzia..
Motivazione
L’urgenza di corrispondere alla riforma dei confidi
(art. 13 del decreto legge 269/2003) ed alla Direttiva
europea n. 2006/48/CE (CRD) del 28 settembre 2005, determina
la necessità di forti incrementi dei patrimoni
dei confidi. Agli incrementi determinati dai processi
di fusione che interessano in varie parti del Paese
numerosi confidi ed alle azioni volte ad accrescere
la patrimonializzazione da parte degli stessi consorziati
o soci dei confidi, appare opportuno, similmente a quanto
avviene in altri Paesi europei (Germania,Spagna), affiancare
un intervento di natura pubblica. E’ a questo
fine che si ravvisa la necessità della creazione
di un fondo pubblico a cui i confidi, al ricorrere di
determinate condizioni stabilite dal Ministro dello
sviluppo economico, possono richiedere un contributo
volto all’irrobustimento delle loro dotazioni
patrimoniali.
Emendamento all’art.108
All’art. 108, dopo il comma 5, è aggiunto
il seguente comma 6:
“6. Al fine di sostenere i processi di razionalizzazione
dei confidi, è istituito presso il Ministero
dello sviluppo, un Fondo con una dotazione patrimoniale
di 5 milioni di euro per l’anno 2007, e di 5 milioni
di euro per l’anno 2008, i cui contributi sono
destinati a sostenere le spese inerenti la definizione
di progetti di accorpamento e di fusione, ivi comprese
le consulenze professionali e le spese notarili.
Il ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce
entro novanta giorni dall’entrata in vigore della
legge il regolamento di attuazione. |