EMENDAMENTI FINANZIARIA 2007

Emendamento all’art. 109
All’art, 109, dopo il comma 1, é aggiunto il seguente comma 2:
“2. Al fine di incrementare la patrimonializzazione dei confidi, in relazione ai processi di fusione o di iscrizione all’art. 107/TUB, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione patrimoniale di 30 milioni di euro per l’anno 2007, e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge il regolamento di attuazione. I contributi sono destinate ad alimentare le riserve patrimoniali dei confidi e finalizzate all’incremento dei fondi di garanzia..

Motivazione
L’urgenza di corrispondere alla riforma dei confidi (art. 13 del decreto legge 269/2003) ed alla Direttiva europea n. 2006/48/CE (CRD) del 28 settembre 2005, determina la necessità di forti incrementi dei patrimoni dei confidi. Agli incrementi determinati dai processi di fusione che interessano in varie parti del Paese numerosi confidi ed alle azioni volte ad accrescere la patrimonializzazione da parte degli stessi consorziati o soci dei confidi, appare opportuno, similmente a quanto avviene in altri Paesi europei (Germania,Spagna), affiancare un intervento di natura pubblica. E’ a questo fine che si ravvisa la necessità della creazione di un fondo pubblico a cui i confidi, al ricorrere di determinate condizioni stabilite dal Ministro dello sviluppo economico, possono richiedere un contributo volto all’irrobustimento delle loro dotazioni patrimoniali.

Emendamento all’art.108
All’art. 108, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma 6:
“6. Al fine di sostenere i processi di razionalizzazione dei confidi, è istituito presso il Ministero dello sviluppo, un Fondo con una dotazione patrimoniale di 5 milioni di euro per l’anno 2007, e di 5 milioni di euro per l’anno 2008, i cui contributi sono destinati a sostenere le spese inerenti la definizione di progetti di accorpamento e di fusione, ivi comprese le consulenze professionali e le spese notarili.
Il ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge il regolamento di attuazione.