| SINTESI
DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI PREVISTI NELLA NUOVA
NORMATIVA SULLA PRIVACY
Decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196
INFORMATIVA (art. 13 t.u.)
I soggetti interessati sono preventivamente informati
circa:
- finalità del trattamento
- natura del trattamento
- soggetti coinvolti nel trattamento
- diritti di cui all'art.7 del t.u.
- ottenere indicazioni circa l'origine dei dati,
le modalità di trattamento, logica del
trattamento
- ottenere l'aggiornamento o la cancellazione
dei dati
- possibilità
di opporsi al trattamento
L'obbligo di informativa riguarda le Associazioni, il
Caf, il Patronato nei rapporti con gli assistiti ed
associati. Riguarda in generale anche le imprese, soprattutto
con riferimento ai rapporti esterni non regolati da
contratto.
Sanzioni: da 3.000 a 18.000 € che diventano da
5.000 a 30.000 € per i dati sensibili salvo maggiorerilevanza
del pregiudizio per gli interessati.
CONSENSO (art. 23 t.u.)
Il trattamento dei dati è ammesso solo con il
consenso espresso degli interessati. Il consenso è
valido se:
- è espresso liberamente
- si riferisce ad un trattamento individuato
- documentato per iscritto
- all'interessato è stata resa
l'informativa
Il consenso al trattamento dei dati
sensibili viene dato solo per iscritto.
Sono ammessi casi di trattamento senza consenso:
- attuazione di obblighi di legge
- adempimento contrattuale nel quale
l'interessato è controparte
- trattamento di dati provenienti da
registri pubblici conoscibili da chiunque
- trattamento necessario per garantire
l'incolumità di un terzo
- trattamento da parte delle associazioni
(escluso la comunicazione esterna e la diffusione)
per il perseguimento degli scopi di cui all'atto costitutivo
o statuto attraverso modalità indicate all'interessato
nell'informativa.
La disciplina del consenso al trattamento
dei dati riguarda principalmente il Patronato ed il
Caf
TRATTAMENTO DATI SENSIBILI
(art. 26 t.u.)
I dati sensibili possono essere trattati con il consenso
scritto dell'interessato e previa autorizzazione del
Garante. I dati sensibili sono:
- i dati personali idonei a rivelare
l'origine razziale ed etnica,
- le convinzioni religiose, filosofiche
o di alto genere,
- le opinioni politiche,
- l'adesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale,
- i dati personali idonei a rivelare
lo stato di salute e la vita sessuale.
Il Garante è tenuto a comunicare
la sua decisione entro 45 gg decorsi i quali vale la
regola del "silenzio rifiuto".
E' ammesso il trattamento di dati sensibili, senza consenso
e senza autorizzazione del Garante per i dati che riguardano
l'adesione delle Associazioni alle Confederazioni.
E' ammesso il trattamento di dati sensibili, senza consenso
dell'interessato previa autorizzazione del Garante nel
caso di trattamento da parte delle associazioni (escluso
la comunicazione esterna dei dati e la diffusione) per
il perseguimento degli scopi di cui all'atto costitutivo
o statuto attraverso modalità indicate nell'informativa.
L'obbligo dell'autorizzazione del Garante per il trattamento
dei dati sensibili riguarda le Associazioni per il trattamento
dei dati sensibili degli associati (anche senza consenso
di quest'ultimi) per finalità diverse dall'adesione
alla Confederazione, ed in generale tutte le strutture
collegate a CASARTIGIANI anche con riferimento all'organizzazione
interna ed ai rapporti con i dipendenti. Anche molte
imprese associate sono interessate da tale obbligo.
MISURE DI SICUREZZA
NEL TRATTAMENTO DEI DATI (artt.31-36 t.u.)
I dati personali sono custoditi e controllati in modo
da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee
misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita
o di conoscenza da parte di personale non autorizzato.
Nell'ambito di detto quadro generale i titolari del
trattamento sono comunque tenuti a rispettare alcune
"regole minime" da applicare secondo le disposizioni
riportate nell'allegato B) al t.u. Esse si distinguono
a seconda che il trattamento avvenga attraverso strumentazione
elettronica o meno ed a seconda che i dati oggetto del
trattamento siano o meno sensibili.
Un adempimento particolare viene previsto dal legislatore
(entro il 30 giugno) nel caso di trattamento di dati
sensibili o giudiziari con strumenti elettronici: la
compilazione del DPS (documento programmatico sulla
sicurezza). Il Garante ha pubblicato un fac-simile di
DPS con le istruzioni per la compilazione.
Il rispetto delle previsioni di legge sulle misure di
sicurezza deve essere assicurato da tutte le Organizzazioni
con particolare attenzione alle misure minime.
Il DPS deve essere redatto dai titolari di trattamento
di dati sensibili con strumenti elettronici quindi riteniamo
che interessi le Associazioni con riferimento tanto
ai dati del tesseramento che ai dipendenti, le sedi
del Patronato anch'esso con riferimento tanto agli assistiti
che ai dipendenti, e quelle del Caf.
PROPOSTE CASARTIGIANI
Sarebbe opportuno, nei diversi ambiti istituzionali,
introdurre le seguenti modifiche:
- Considerare i dati relativi al personale
dipendente in ogni caso (anche se sensibili come ad
esempio i dati sulla malattia) sottratti all'obbligo
di richiesta di autorizzazione del trattamento che
il titolare deve fare al Garante.
- Proporre che la richiesta e l'autorizzazione
al trattamento di dati sensibili possano essere cumulative
per una categoria di imprese, eventualmente stabilendo
anche precisi limiti di franchigia.
- Commisurare le sanzioni tenendo conto
dell'enorme danno che provocherebbero nelle piccole
imprese, ed in ogni caso stabilire un periodo transitorio
di sospensione delle stesse in attesa della completa
diffusione della normativa, soprattutto fra le piccole
imprese.
- Avviare, in collaborazione con l'Autorità
Garante, per le varie attività artigiane interessate
al provvedimento, un programma definito per divulgare
i principi stabiliti nel Testo unico.
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