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L’Agenzia delle Entrate chiarisce il limite per la liquidazione trimestrale dell’Iva

Come noto, l’articolo 14, comma 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (c.d. “legge di stabilità 2012”) ha stabilito che “i limiti per la liquidazione trimestrale dell’IVA sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata”.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 15/E del 13 febbraio 2012, ha chiarito che i versamenti trimestrali possono essere effettuati dai contribuenti che nell’anno solare precedente al periodo d’imposta hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 400mila euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni, ovvero a 700mila euro, per le imprese aventi per oggetto altre attività.
Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività, senza distinzione dei corrispettivi, il limite è elevato complessivamente a 700mila euro.

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